27 Maggio 2010

Apprendistato-Esclusione delle Regioni dalla formazione Aziendale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 176 del 15 maggio 2010, boccia parte del Dl n. 112 del 2008, convertito con modificazioni in Legge n. 133 del 2008, a seguito del ricorso presentato da alcune regioni (Toscana, Basilicata, Puglia, Emilia Romagna, Liguria, Marche e Piemonte). Vengono ripristinate, dunque, le competenze delle regioni in materia di  apprendistato a seguito del rifiuto parziale della Corte Costituzionale dell’art. 23, comma 2 del suddetto decreto anti-crisi, articolo che apriva la strada al cosiddetto canale aziendale della formazione in ambito di apprendistato, escludendo in questo modo qualsiasi partecipazione regionale.
Secondo i giudici, invece,ammesso che l’adempimento degli obblighi formativi previsti per i titolari di contratto di apprendistato professionalizzante, venga gestito con formazione esclusivamente aziendale, alle Regioni debba essere riconosciuto un ruolo non meno importante, di impulso e monitoraggio dell’attività formativa. Queste ultime, lamentando un danno alle proprie competenze, in particolare, hanno impugnato il comma 5-ter inserito nell’art. 49 del D.lgs. n. 276 del 2003, che prevedeva che la disciplina dei profili formativi degli apprendisti fosse demandata alla contrattazione collettiva del lavoro, piuttosto che alle Regioni di concerto con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, provocando una fattura fra formazione “interna” aziendale e formazione “esterna”, in realtà strettamente collegate.
In definitiva, dal comma 5-ter, viene eliminata la facoltà per la contrattazione collettiva di disciplinare autonomamente la formazione in apprendistato, senza tenere conto della disciplina regionale.
La Corte ha ritenuto legittimo, invece, il resto dell’art. 23, che ridetermina la durata del contratto di apprendistato professionalizzante: cancellata la durata minima del contratto, mentre rimane il termina massimo di 6 anni.