2 Agosto 2012

Apprendistato e Contratto di inserimento: riassumiamo

Apprendistato e contratto di inserimento rappresentano i principali strumenti istituiti dal legislatore per agevolare l’entrata nel mercato del lavoro soprattutto dei giovani:

  • il contratto di apprendistato costituisce un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed è finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. Infatti, al termine del periodo di apprendistato, le parti possono recedere con preavviso dal contratto, ai sensi dell’art. 2118 del Codice Civile. Se invece nessuna delle parti dà disdetta, il rapporto prosegue automaticamente come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il Testo Unico dell’Apprendistato (approvato con il D. Lgs. 167/2011) ha razionalizzato tutte le disposizioni normative in materia di apprendistato ed ha introdotto alcuni elementi innovativi. Il Testo Unico conferma la tripartizione dell’apprendistato nelle tre tipologie:
    • apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
    • apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
    • apprendistato di alta formazione e ricerca

è stato previsto l’azzeramento, per i primi 3 anni, della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro che occupi fino a nove dipendenti, per i contratti di apprendistato stipulati tra il 2012 e il 2016. Inoltre, gli apprendisti non rientrano nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Quanto al trattamento economico, l’apprendista può essere retribuito per tutta la durata del rapporto e fino alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato in base a un inquadramento fino a 2 livelli al di sotto della categoria spettante. Infine, sotto il profilo degli incentivi fiscali, le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base di calcolo IRAP.

  • il contratto di inserimento è un contratto a termine, senza necessità di motivazione, diretto a realizzare l’inserimento o il reinserimento di una serie di categorie di persone considerate particolarmente deboli dal legislatore tra i quali i giovani tra i 18 e 29 anni. Inoltre, tale disciplina contrattuale può applicarsi ai disoccupati di lunga durata dai 29 ai 32 anni, ai lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni, nonchè alle donne, di qualunque età, residenti nelle aree geografiche a elevato tasso di disoccupazione femminile. E’ necessaria, oltre alla forma scritta, la definizione di un progetto individuale di inserimento alo scopo di garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo. La durata può variare da un minimo di 9 a un massimo di 18 mesi (ad eccezione dei lavoratori disabili). La formazione non costituisce un elemento essenziale, in quanto può essere fatta anche durante l’esecuzione del lavoro. I lavoratori così assunti sono esclusi dal computo dei limiti numerici ai fini dell’applicazione delle diverse discipline. Inoltre, come per l’apprendistato, è prevista la possibilità di inquadrare il lavoratore sino a 2 livelli inferiori alla categoria spettante ai lavoratori addetti alle mansioni corrispondenti a quelle conseguibili con il contratto di inserimento. Sono altresì previsti alcuni incentivi contributivi e fiscali che si applicano, tuttavia, solo ad alcune categorie specifiche fra i beneficiari del contratto di inserimento.