Il contratto di rete, una nuova chance per il futuro
Con il Decreto Legge 04/05/2009 (convertito in legge 9/4/2009 n- 33/2009 e da ultimo modificato con D.L. 31/05/2010 n. 78 e convertito in Legge 30/07/2010 n. 122) è stata introdotta nel nostro ordinamento la nuova figura giuridica del “Contratto di rete” quale strumento finalizzato al sostegno della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle imprese.
Il contratto di rete rappresenta, in sostanza, una sorta di modello tecnico per inquadrare giuridicamente, mediante regole in parte dettate dal legislatore e in parte rimesse all’autonomia pattizia delle parti, un sistema fattuale di relazioni tra entità imprenditoriali differenti che desiderino agire insieme per armonizzare gli obiettivi e/o le attività in un ottica di supporto reciproco che può essere diretto anche allo sviluppo economico/produttivo del territorio in cui insistono.
Una libera, volontaria e convinta aggregazione tra imprenditori che perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato, aggregazione che può essere tesa a raggiungere una vasta serie di finalità.
Con il contratto di rete non viene a crearsi un nuovo soggetto di diritto nè una nuova e distinta attività d’impresa rispetto a quella dei soggetti aderenti al contratto, bensì una specifica forma di partenrship pre-configurata che dovrà necessariamente estrinsecarsi, sul piano concretamente operativo, attraverso una o più delle seguenti attività (=oggetto tipico del contratto in questione):
- collaborare in forme e ambiti attinenti all’esercizio delle proprie imprese
- scambiarsi informazioni o prestazioni industriali, commerciali, tecniche o tecnologiche
- svolgere in comune attività rientranti nell’oggetto della propria impresa
Oltre a ciò il contratto di rete deve essere precisamente disciplinato in termini di durata, modalità/condizioni per l’eventuale adesione di altri soggetti estranei alla compagine iniziale, la definizione delle regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su materie di interesse comune.
A tali contenuti indispensabili possono poi aggiungersi:
- istituzione di un fondo patrimoniale comune
- istituzione di un organo comune per l’esecuzione del contratto
- previsione del recesso anticipato dal contratto di rete
Il contratto deve essere formalizzato mediante redazione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata davanti al notaio, nonchè soggetto a iscrizione al Registro delle Imprese pressi cui è iscritto ciascun partecipante alla rete quale peculiare forma di pubblicità del contratto che avrà efficacia solo da quando sia stata eseguita l’ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese.
Il contratto di rete è assistito, a certe condizioni, da apposite agevolazioni fiscali consistenti nella sospensione d’imposta degli utili d’esercizio, accantonati in apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma di rete, nonchè nella sospensione di imposizione ai fini Ires o Irpef e addizionali purchè siano rispettati i seguenti presupposti:
- stipulare o aderire a un contratto di rete
- ottenere l’asseverazione del programma comune di rete da parte degli organismi abilitati
- destinare una quota degli utili di esercizio al fondo patrimoniali comune accantonandoli in un’apposita riserva
- realizzare gli investimenti previsti dal programma comune di rete entro l’esercizio successivo alla delibera degli utili