2 Novembre 2011

Incentivi all’attività autonoma per i cassa integrati

Scade il 31 dicembre 2011 il termine per richiedere l’incentivo per i lavoratori destinatari di trattamento di sostengo al reddito che intendono avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o associarsi in coorperativa.

L’INPS riconosce un incentivo corrispondente alla liquidazione anticipata di tutto il sussidio di cassa integrazione ordinaria ed in deroga ai lavoratori destinatari di  trattamenti di sostegno al reddito che scelgono l’autoimpiego.

commi 7 e 8 dell’art.1 della L. 102/09 offrono alcune possibilità incentivanti ai lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno del reddito che intendano avviare un’attività di lavoro autonomo o in cooperativa.

Beneficiari sono i lavoratori percettori nel 2009, 2010 e 2011 del trattamento di CIGO, CIGS o sospesi.

L’incentivo potrà essere corrisposto in un’unica soluzione e previe dimissioni dall’impresa in cui è dipendente.

L’importo percepibile è pari all’importo del trattamento di integrazione salariale, per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite.

Solamente ai lavoratori che hanno i requisiti per accedere alla mobilità ordinaria è corrisposto anche un importo equivalente al trattamento di mobilità  che sarebbe spettato, per un massimo di 12 mesi.

La domanda deve essere presentata alla sede dell’INPS competente entro il 31 dicembre 2011 e comunque entro i termini di fruizione del trattamento medesimo.

Dopo aver verificato il diritto alla CIGO/CIGS e quantificato il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità o di giornate autorizzate e non pagate, l’erogazione avviene in 2 fasi:

  • 25% di quanto spettante al momento della presentazione della domanda interrompendo l’erogazione del trattamento di sostegno al reddito
  • 75% a seguito della presentazione della documentazione attestante l’avvio di un’attività di lavoro autonomo, autoimprenditoriale, di una microimpresa o l’associazione in cooperativa.

In caso di associazione in cooperativa, se il lavoratore instaura con la stessa un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo spetta alla cooperativa oppure al lavoratore a condizione che venga conferito al capitale sociale della cooperativa.

Ester Aloisio