25 Marzo 2010

Quante forme di apprendistato ci sono?

La legge Biagi del 2003 ha individuato tre principali tipologie di contratto di apprendistato:

a) contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione;

E poi c’è quello più utilizzato dalle aziende:

c) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

 Per quanto riguarda il primo è un contratto stipulabile per chi abbia meno di 18 anni, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta ai sensi della L.53/03 mediante l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione ( art 48 d.lgs.276/2003). La sua durata è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonchĂ© del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l’impiego.
Attualmente tale tipologia di apprendistato non è regolamentata per cui, per i giovani di età compresa tra i 15 ed i 18 anni, non risulta ancora utilizzabile l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e pertanto si applicano ancora le disposizioni della legge n°196/1997.

L’Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, è rivolto a soggetti in etĂ  compresa tra i 18 anni e i 29 anni.  Il percorso di questa tipologia contrattuale è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione. La regolamentazione e la durata di questo forma di ‘apprendistato è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le universitĂ  e le altre istituzioni formative.

Il terzo tipo di apprendistato, il cosiddetto professionalizzante è applicabile in tutti i settori di attività per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Al termine del contratto l’impresa, sulla base dei risultati conseguiti con la formazione, riconoscerà la qualifica professionale ai fini contrattuali. Gli apprendisti che ne faranno richiesta sono ammessi a sostenere gli esami per conseguire la qualifica professionale rilasciata dalla Regione.