5 Agosto 2013

Tirocini Formativi – Regolamento Regionale Emilia Romagna

Il provvedimento prevede le tre seguenti tipologie di tirocinio, ciascuna delle quali con proprie finalità e destinatari.

a. È finalizzata ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra la formazione (scuola/università/formazione professionale) e lavoro, attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono le persone che hanno conseguito un titolo studio negli ultimi 12 mesi.

b. Riguarda i tirocini di inserimento o di reinserimento al lavoro, rivolti principalmente a disoccupati, persone in mobilità e inoccupati, ma attivabile anche in favore di lavoratori in cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione degli ammortizzatori sociali.

c. È rivolta a persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999) persone svantaggiate (legge n. 381/91) nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale (art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

La nuova legge stabilisce la durata massima prevista per ciascuna delle tre tipologie di tirocinio, comprensiva di eventuali proroghe:

  • 6 mesi per i tirocini formativi e di orientamento
  • 12 mesi per i tirocini di inserimento/reinserimento
  • 12 mesi per i tirocini in favore di soggetti svantaggiati
  • 24 mesi per i tirocini in favore di soggetti con disabilità.

La legge esclude la possibilità di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, nonché di impiegare il tirocinante in attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.

I tirocini devono essere promossi da un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro ospitante e tra i due deve essere stipulata una convenzione.

Questo l’elenco dei promotori:

a) i Centri per l’Impiego e gli altri soggetti accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l’impiego;

b) le Università e gli Istituti d’istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, le altre Istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;

c) le Istituzioni scolastiche statali e paritarie;

d) i soggetti accreditati dalla Regione per l’erogazione della formazione professionale;

e) l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO);

f) i Comuni in forma singola o associata, le Comunità terapeutiche, Enti ausiliari e Cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti individuati dalla Giunta regionale e relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale;

g) le Aziende Unità Sanitarie Locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;

h) i Comuni, le Associazioni e gli Enti autorizzati dalla Regione all’esercizio di funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti, che sono definiti dalla Giunta regionale.

 

I soggetti promotori devono predisporre un progetto formativo individuale. Per i tirocini di tipo b) è anche previsto l’obbligo di un modulo formativo gestito da un ente di formazione accreditato. La durata di questa formazione è però demandata al soggetto promotore. Come detto in premessa si tratta di un compromesso che ha consentito di sbloccare la situazione in quanto le organizzazioni sindacali erano intenzionate a imporre obblighi formativi molto più pesanti.

Il promotore deve anche individuare un tutor che segua il tirocinante. Il datore di lavoro ospitante deve invece nominare un responsabile del tirocinio.

Sono previsti anche alcuni obblighi di comunicazione: l’ospitante ha quello verso il centro per l’impiego (peraltro già n vigore da anni), il promotore deve inviare alla Regione la convenzione e il piano formativo individuale.

Il soggetto promotore deve anche provvedere all’assicurazione all’INAIL contro gli infortuni e alla stipula di una polizza a copertura della responsabilità civile.

L’azienda può ospitare un tirocinante se è in regola con le norme sulla sicurezza sul lavoro e sul collocamento obbligatorio dei disabili. Inoltre non deve aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e non avere in atto sospensioni di lavoratori per attività equivalenti a quelle del tirocinio.

 

La legge definisce anche il numero massimo dei tirocinanti che possono essere ospitati:

  • 1 tirocinante nelle unità produttive con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;
  • 2 tirocinanti contemporaneamente nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20;
  • numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti nelle unità produttive con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore.

In linea con quanto disposto dalla Legge 92/2012, si prevede inoltre l’obbligo di erogazione al tirocinante di una indennità pari a 450 euro mensili. L’indennità di tirocinio non verrà corrisposta in caso di beneficiari di tirocinio che già percepiscono qualche forma di sostegno al reddito, ad eccezione del rimborso per le spese sostenute.

Viene rafforzata la vigilanza sui tirocini anche attraverso una più stretta connessione con le Direzioni del Lavoro.

In caso di violazioni degli obblighi del soggetto promotore e/o ospitante sono previste l’immediata interruzione del tirocinio e il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi.

Viene inoltre quantificato il rapporto tra lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del soggetto ospitante e numero di tirocinanti che possono essere ospitati contemporaneamente, escludendo da tali limiti i tirocini promossi in favore di soggetti svantaggiati e con disabilità.

Come accennato in premessa, per la terza tipologia sono previste possibili deroghe in materia di:

  • ripetibilità del tirocinio
  • limiti numerici
  • indennità di tirocinio.

In questo caso sarà la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consigliare, a definire le norme che dovrebbero consentire di riportare nell’alveo dei tirocini formativi regolamentati dalla Legge 17 tutte quelle forme utilizzate per l’inserimento di persone svantaggiate, quali ad esempio le borse lavoro.